STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede È costituita l’Associazione denominata “Associazione Gruppo-Antropoanalitica Italiana” siglabile “S.G.A.I.” o “Sgai” la cui sede legale coincide con la residenza fiscale del presidente. L’associazione risponde ai requisiti di legge previsti per gli Enti non Commerciali (T.U.I.R. D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 art. 143).

Art. 2 – Modello teorico di riferimento Non è possibile definire il modello di riferimento della Sgai senza indicare le aree teorico-cliniche che i suoi fondatori hanno attraversato nel corso di oltre un cinquantennio. La psicoanalisi. La ricerca in questo ambito ha consentito di mettere in evidenza la fondamentale contraddizione freudiana tra una prospettiva storicistico-relazionale ed una prospettiva biologistico-oggettivante degli atti mentali. La riflessione su questa contraddizione ha indotto ad una scelta teorico-clinica della prima prospettiva, alimentata dai contributi di eminenti psicoanalisti – in particolare: Ferenczi, Fairbain, Winnicott, Bion, Bowlby – ma è anche diventata un importante fondamento delle successive riflessioni sul conflitto specificamente antropologico tra conservazione e cambiamento. La psichiatria. Questa disciplina è il modello pragmatico della deriva biologistica della psicoanalisi, con la sua definizione di “malattia” di ogni comportamento deviante rispetto alle convenzioni sociali di “normalità”. I fratelli Fabrizio e Diego Napolitani sono stati i fondatori delle prime comunità terapeutiche, attraverso le quali si attuava la cura dei pazienti psichiatrici non attraverso rimedi fisici, chimici o di persuasioni ideologiche, ma attraverso processi di intensa e partecipe socializzazione correlati da una sistematica partecipazione riflessiva. La gruppoanalisi. Il primo psicoanalista che ha assunto il “sociale” come elemento strutturante l’identità individuale è stato Trigant Burrow (primo Presidente dell’American Psychoanalytic Association, da cui venne espulso negli anni ‘30), fondatore della gruppoanalisi sia come modello teorico che come pratica terapeutica. La profondità del suo pensiero e la grande rilevanza delle sue esperienze cliniche hanno poi trovato in S. Foulkes il loro divulgatore che ha posto prevalentemente l’accento sui processi dinamici dell’esperienza gruppale. Ma il termine “gruppo,” che ha sostituito quello di “psiche” nella definizione di questa pratica analitica, ha finito col lasciare in ombra gli aspetti strutturali della mente relazionale. Nell’elaborazione compiuta da Diego Napolitani nell’ambito della ricerca scientifica sviluppata dalla Sgai, è stato elaborato un modello della mente nel quale questa non è un “in sé e per sé” osservabile come un oggetto nella sua datità, ma è un fenomeno totalmente pertinente ai modi e ai tempi della sua relazione col mondo. La fenomenologia e l’antropoanalisi. Questa corrente di pensiero, sempre presente nella ricerca della Sgai, ha approfondito e articolato la suggestione di L. Binswanger contenuta in “L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria” (1946) che merita di essere qui citata come indicazione qualificante lo statuto culturale della nostra Associazione: “Con la dottrina heideggeriana dell’essere-nel-mondo (In-der-Welt-sein) come trascendenza è stato eliminato il cancro che minava alla base tutte le precedenti psicologie e si è finalmente aperta la strada all’antropologia. Il cancro è rappresentato dalla dottrina della scissione del “mondo” in soggetto e oggetto”. Questo sintetico richiamo sugli sviluppi storici della cultura Sgai e dei suoi approdi a una visione esistenziale (che trascende i limiti positivistici delle cosiddette scienze naturali) indica il terreno culturale comune che qualifica l’appartenenza alla Sgai. La denominazione gruppo-antropo-analitica riassume lo sviluppo teorico metodologico realizzato nella Sgai a partire dai fondamenti gruppo-analitici fino alla sua integrazione con l’orientamento fenomenologico, come rielaborato nell’accezione ultima da Diego Napolitani.

Art. 3 – Durata L’Associazione ha durata illimitata. Il suo eventuale scioglimento può essere deliberato da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata. In questa eventualità l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e indica quegli Enti, pubblici o privati senza finalità di lucro, che operano nel campo delle scienze umane, ai quali può essere trasferito il patrimonio sociale.

Art. 4 – Finalità L’Associazione, con esclusione di ogni finalità di lucro, ha i seguenti scopi:

  1. Promuovere la ricerca scientifica in gruppoanalisi e nelle sue interconnessioni con altre discipline.
  2. Promuovere iniziative atte alla diffusione della gruppo-antropo-analisi.
  3. Promuovere la formazione di psicologi e medici, attraverso l’istituzione e la conduzione di Scuole di Formazione in Psicoterapia secondo il proprio modello teorico.
  4. Attività di consulenza e formazione ad operatori in ambito istituzionale, sanitario, scolastico, aziendale e domiciliare, anche con programmi annuali di attività formativa E.C.M.
  5. Stabilire collegamenti organici con altre Organizzazioni, sia nazionali che estere, alle quali la Sgai può eventualmente associarsi nel caso di compatibilità dei rispettivi statuti.
  6. Si propone di formare, promuovere e coordinare operatori nel campo del trattamento del disagio psichico, sociale e psicoeducativo.
  7. Organizzare e gestire corsi, seminari, dibattiti, conferenze, convegni per la formazione, l’aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici e privati, secondo l’ottica gruppo- antropo-analitica.
  8. Progettare e fornire il supporto tecnico, la supervisione, e la gestione di servizi di consulenza psicologica, educativa, sociale ed organizzativa a privati, professionisti, aziende, istituzioni private ed enti pubblici.
  9. Progettare e gestire, per conto proprio o terzi, sportelli e spazi di accoglienza, mediazione e sostegno psicologico.

Art. 5 – Patrimonio sociale Esso è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal fondo economico di cui l’Associazione dispone al momento della sua costituzione. Il fondo sociale è costituito dalle quote sociali, dai residui attivi di ogni iniziativa nazionale divulgativa, congressuale e editoriale, da eventuali donazioni, sovvenzioni o contributi elargiti sia da membri dell’Associazione che da altre persone fisiche o giuridiche, in conformità alle vigenti norme in materia fiscale per le società no profit. La quota sociale è intrasmissibile ed è esclusa la sua rivalutabilità. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione sono totalmente destinati alla realizzazione di attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. L’Associazione reinveste fondi, riserve e capitali secondo le modalità stabilite dalla legge in materia di Enti non commerciali. L’Associazione può acquistare beni mobili o immobili per il raggiungimento del suo scopo sociale.

Art. 6 – Soci Tutti i Soci, con l’eccezione dei Soci Onorari, hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per definire le linee d’indirizzo dell’Associazione e, dunque, per ogni decisione rilevante della vita associativa. È esclusa comunque espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.1 – Soci Ordinari Soci Ordinari sono analisti ai quali l’Associazione, secondo le procedure di candidatura definite dal Regolamento, riconosce i seguenti requisiti:

  1. a) Una identità scientifica coerentemente riferita all’identità culturale della Sgai, secondo l’Art. 2 dello Statuto.
  2. b) Una professionalità gruppo-antropo-analitica svolta in campo clinico.
  3. c) La disponibilità a svolgere quelle attività associative, organizzative, scientifiche o didattiche, che gli organi competenti deliberano di assegnare loro, in considerazione delle loro specifiche capacità e attitudini.
  4. d) L’essere in regola col pagamento delle quote sociali.

6.2 – Soci Aggregati Sono coloro ai quali l’Associazione, secondo le procedure di candidatura definite dal Regolamento, riconosce i seguenti requisiti:

  1. a) Un’esauriente conoscenza del modello teorico della Sgai, secondo l’Art. 2 dello Statuto, indipendentemente dalla sua applicazione in campo clinico o in campi attinenti ad altre discipline umanistiche;
  2. b) Come comma c) dell’art. 6.1.
  3. c) Come comma d) dell’art. 6. 1.

Hanno diritto di voto attivo e passivo, ma non possono essere eletti alle cariche di Presidente Nazionale o Regionale e a Responsabili delle commissioni Scientifica e Didattica.

6.3 – Soci Onorari Sono coloro che vengono associati per particolari motivi di prestigio scientifico, professionale o divulgativo in gruppoanalisi, o che, pur operando in altri campi disciplinari, abbiano mostrato particolare interesse per la gruppoanalisi o che abbiano dato rilevanti contributi culturali o sociali alla Sgai. Non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento di quote sociali.

Art. 7 – Frequentatori 7.1 – Frequentatori Le Sezioni Regionali possono accettare con il titolo di Frequentatore persone che intendono partecipare alle attività culturali e di ricerca della Sezione. Il titolo di Frequentatore ha durata annuale, è deliberato dall’Esecutivo della Sezione ed è tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta di una delle parti. I Frequentatori sono tenuti a pagare alla Sezione di una quota annuale di partecipazione.

7.2 – Organizzazioni Corrispondenti Sono quelle Organizzazioni (Associazioni, Centri, Istituti, o simili) che, legalmente costituite e operanti in settori culturali o professionali compatibili con quello della Sgai, vi aderiscano per partecipare alle attività scientifiche e culturali. Non è estesa ai singoli partecipanti di una Organizzazione Corrispondente la qualifica “ad personam” di Corrispondente. Le Organizzazioni Corrispondenti sono tenute a pagare alla Sgai una quota annuale di partecipazione. La domanda va indirizzata dal legale rappresentante al Presidente della Sgai, e presentata all’Assemblea della Sgai da un Socio dell’Organizzazione richiedente.

Art. 8 – Ricercatore Corrispondente L’Associazione si avvale dell’opera di un Ricercatore Corrispondente per l’attuazione del suo fine formativo. Su iniziativa del Comitato Esecutivo Nazionale o di almeno 5 (cinque) Soci ordinari la Commissione Candidature può proporre con adeguata documentazione all’Assemblea Nazionale la nomina di uno studioso nel campo delle Scienze umane come Ricercatore Corrispondente della Sgai. Tale nomina consente al designato di partecipare a titolo gratuito a tutte le iniziative culturali dell’Associazione, di ricevere gratuitamente la Rivista ed ogni altra pubblicazione periodica della Sgai, e non implica per il designato alcun vincolo associativo (pagamento di quote o ruoli organizzativi) salvo una sua dichiarazione di disponibilità a partecipare con un suo contributo ad eventi culturali in cui la sua competenza fosse di rilevante importanza per lo svolgimento ottimale dell’evento stesso. Tale nomina è a tempo indeterminato e può essere revocata dall’Assemblea Nazionale solo per circostanziate motivazioni.

Art. 9 – Presidente onorario Un Socio Ordinario può essere eletto Presidente Onorario della Sgai su proposta di almeno tre Soci, per rilevanti meriti scientifici e professionali in antropo-gruppoanalisi, e che siano riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. In quanto Socio Ordinario egli gode del pieno diritto di voto attivo e passivo. Solo nel caso in cui si candidi e venga eletto Presidente Effettivo decade dalla carica di Presidente Onorario che, altrimenti, è a tempo indeterminato.

Art. 10 – Decadenza dalla qualifica I Soci perdono la loro qualifica e l’appartenenza alla Sgai per dimissioni attraverso una lettera diretta al Presidente, o per documentata morosità per almeno due scadenze consecutive. In questi casi la decadenza della qualifica di Socio è automatica, viene ratificata dall’Esecutivo che la comunica all’Assemblea che ha facoltà di voto in materia. Nel caso in cui si rilevassero comportamenti incompatibili con le finalità o gli orientamenti scientifici o deontologici della Sgai, o per inosservanza degli art. 6.1. e 6.2 dello Statuto l’Assemblea delibera, secondo Regolamento, sull’eventuale decadenza dalla loro qualifica.

Art. 11 – Organi della Società Gli Organi della Sgai sono: il Presidente, l’Assemblea, il Comitato Esecutivo Centrale e un Revisore dei Conti.

11.1 – Il Presidente Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione, e a lui vengono affidate le facoltà che derivano da tale compito di rappresentanza giuridica, scientifica, morale e amministrativa. Coordina le attività del Comitato Esecutivo Centrale e ne presiede le riunioni; attraverso di esse, provvede a realizzare gli indirizzi decisi in Assemblea. Assegna ai Soci eletti al Comitato Esecutivo gli incarichi così come definiti dall’Assemblea secondo Regolamento. Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e le riunioni del Comitato Esecutivo Centrale. Apre conti correnti anche con la facoltà dello scoperto bancario, effettua pagamenti, riscuote ogni somma a qualsiasi titolo spettante l’associazione e compie ogni attività presso Istituti di Credito. Il presidente può delegare il Tesoriere Nazionale a rappresentarlo nella firma per tutte le operazioni finanziarie presso Istituti di Credito. Può delegare altresì i tesorieri regionali per visualizzare e operare sui c/c di propria competenza. Il suo mandato ha la durata di quattro anni, e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo; in ogni caso il suo mandato si esaurisce solo con l’elezione del suo successore, salve le diverse previsioni in materia di dimissioni. In particolare il Presidente può rendere le proprie dimissioni a propria insindacabile discrezione, con l’obbligo peraltro di rendere note le motivazioni che le hanno determinate, con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi. Le dimissioni produrranno il proprio effetto nel momento in cui si sia provveduto alla sua sostituzione, o comunque decorsi ulteriori 6 (sei) mesi dal momento di efficacia delle stesse nel caso in cui l’Associazione non abbia provveduto alla sostituzione medesima.

11.2 – Il Presidente Designato Un anno prima dello scadere del mandato del Presidente in carica, qualora questi non si ricandidi per un successivo mandato con votazione favorevole dell’Assemblea, questa voterà, tra i Soci che si propongono, il Presidente Designato, che diventerà il Presidente dell’Associazione allo scadere del mandato del Presidente in carica. Il Presidente Designato coadiuva il Presidente in carica in tutte le funzioni di sua competenza, sì da poter approfondire la conoscenza della vita associativa, garantendone in un certo modo la continuità.

11.3 – L’Assemblea L’Assemblea fissa gli indirizzi della vita associativa. E’ ordinaria e straordinaria; la prima è convocata nei primi sei mesi di ogni anno solare per l’approvazione dei bilanci, la seconda su iniziativa del Presidente. Questi è tenuto a convocarla anche quando l’iniziativa, comunicatagli per iscritto con specifiche motivazioni, parte dal Comitato Esecutivo Centrale o da almeno un quinto dei Soci. Tali convocazioni dovranno essere eseguite non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Ogni Socio ha diritto a un voto. II voto può esprimersi con delega scritta ad altro Socio. Le Assemblee sono convocate presso la Sede Sociale o in altro luogo, purché in Italia, normalmente con posta elettronica inviata un mese prima della data prevista, con l’obbligo da parte del Socio destinatario di dare conferma scritta dell’avvenuto ricevimento della convocazione. Se tale procedura non dà alcun esito, il Presidente deve inviare, entro due settimane dalla prima convocazione, una Raccomandata per posta o per mail. L’Assemblea può riunirsi anche in più sedi purché ci sia in ciascuna di esse un efficace collegamento audio e video con le altre e, in special modo, con la sede principale dove si svolgono le funzioni di presidenza. In ogni sede dovrà esserci un segretario per ogni quindici votanti. La posta certificata sostituisce in ogni caso la Raccomandata con RR. La convocazione deve indicare luogo e data dell’Assemblea, un O.d.g. dettagliato, l’orario della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con l’intervento dei due terzi dei soci, presenti di persona o per delega, e delibera con il voto favorevole di almeno la metà della totalità dei soci dell’Associazione, esclusi quelli privi del diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno un terzo dei soci, presenti di persona o per delega, e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci intervenuti, salvo nei seguenti casi in cui è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci dell’Associazione (esclusi quelli privi del diritto di voto) anche in seconda convocazione: 1) Elezione del Presidente Onorario. 2) Decadenza della qualifica di un Socio. 3) Decadenza della qualifica di Supervisore. 4) Decadenza da carica del Presidente o di Membro dell’Esecutivo. Nei seguenti casi è invece richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti della totalità dei soci dell’Associazione (esclusi quelli privi del diritto di voto) sia in prima che in seconda convocazione: 1) Modifiche dello Statuto. 2) Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio. Nel caso di decadenza del Presidente è necessario votare la sfiducia costruttiva, ovvero provvedere contestualmente all’elezione di un Presidente alternativo. Le procedure delle votazioni si svolgono secondo Regolamento.

11.4 – Il Comitato Esecutivo Centrale È composto dal Presidente e dai Responsabili dei Settori di gestione oltre che, ex officio, dai Presidenti delle Sezioni regionali e dal Direttore della Rivista. I membri durano in carica quattro anni e possono essere eletti, ad eccezione del Presidente, per più mandati consecutivi. Se nel corso del mandato del Comitato Esecutivo Centrale uno dei suoi membri si dimette o viene sospeso dall’incarico per delibera assembleare, il Presidente lo sostituisce “ad interim”, personalmente o affidando l’incarico a un altro membro del Comitato Esecutivo Centrale. Entro sei mesi da questa eventualità il Presidente convoca una Assemblea straordinaria per l’elezione di un altro Socio.

11.5 – Il Revisore dei conti Il Revisore dei conti è nominato dal Presidente, sentito il parere del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea, che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Settori di Gestione Il Comitato Esecutivo Centrale articola la sua attività in sei settori fondamentali. Ogni Responsabile di Settore collabora con i corrispondenti Responsabili che operano in ciascuna delle Sezioni; può essere affiancato da altri Soci, Candidati o Frequentatori nominati dal Comitato Esecutivo Centrale, che costituiscono con lui la Commissione di Gestione di quel Settore, senza però far personalmente parte del Comitato Esecutivo Centrale. Ciascun Responsabile collabora attivamente con il Comitato Esecutivo di cui fa parte, direttamente o indirettamente, attraverso il Presidente.

12.1 – Settore Organizzativo Il suo Responsabile presiede all’organizzazione dei tempi e dei luoghi delle diverse attività associative e ne cura la necessaria diffusione; redige e cura i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Esecutivo Centrale, custodisce l’archivio dell’Associazione, cura l’elenco ufficiale dei Soci, dei Candidati e dei Frequentatori, questi trasmessi a cura dei Responsabili di Sezione; dà esecuzione ai deliberati dei vari Organi dell’Associazione, ove non fosse altrimenti deliberato.

12.2 – Settore Amministrativo o Contabile Il suo Responsabile o Tesoriere collabora stabilmente con il Presidente e con lo studio di consulenza fiscale della Sgai, controlla la regolare erogazione delle quote sociali e di partecipazione agli eventi culturali promossi dall’Associazione, redige e aggiorna l’inventario dei beni sociali, ivi compresa la biblioteca, dispone le spese di gestione previste dal bilancio o da delibere del Comitato Esecutivo Centrale o Organo di Gestione e dell’Assemblea, e redige, in collaborazione con i Tesorieri regionali, i bilanci annuali. Propone elementi di politica economica dell’Associazione. II Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. II Bilancio rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. È predisposto dal Tesoriere ed è redatto entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

12.3 – Settore scientifico Il responsabile presiede la Commissione Scientifica costituita dai responsabili scientifici delle Sezioni. Raccoglie in un apposito archivio i dati relativi a tutte le iniziative scientifico-divulgative che autonomamente le Sezioni organizzano. La Commissione elabora un programma annuale di eventi a carattere nazionale, ivi compresi gli incontri tra le Sezioni su specifici temi teorico-clinici, funzionali per un aggiornamento e lo sviluppo dei fondamenti culturali della Sgai, secondo i principi enunciati nell’art. 2 dello Statuto.

12.4 – Settore Didattico Il suo Responsabile è il Direttore Nazionale della Scuola di formazione in psicoterapia Gruppo-Antropo-analitica accreditata presso il Ministero (MIUR). Cura e aggiorna le Linee-guida a cui le sedi regionali devono conformarsi, pur se nell’autonomia di programmi e di metodi didattici. Raccoglie in un apposito archivio i programmi scolatici annuali delle sedi regionali della Scuola. In collaborazione col Responsabile organizzativo, predispone l’utilizzo di adeguati strumenti mediatici per eventuali videoconferenze in occasione di particolari lezioni svolte in una delle sedi.

12.5 – Settore Editoriale Il suo responsabile presiede la Commissione editoriale costituita dal Direttore dei periodici on line e/o cartacei dell’Associazione, e dai responsabili regionali del sito on line della Sgai. Promuove le attività editoriali che l’Associazione organizza in proprio o in collaborazione con altre Organizzazioni nazionali o estere ed in ciò collabora con il Responsabile dei Rapporti con altre Organizzazioni. Insieme al Presidente della Sgai, egli è responsabile della password necessaria per modificare i contenuti del sito.

12.6 – Settore dei rapporti con altre Organizzazioni Il suo Responsabile provvede al mantenimento di rapporti con Organizzazioni della medesima area disciplinare o di aree disciplinari affini (ad es., antropologia, sociologia, filosofia) al fine di confrontare con esse il modello teorico-clinico della Sgai, ottenendone stimoli e apporti culturali che rappresentano condizione per lo sviluppo del pensiero e della prassi dei soci

Art. 13 – Collaboratori Esecutivi Sono quei Soci, Candidati, Frequentatori o persone anche non appartenenti all’Associazione che Il Presidente Nazionale o delle singole Sezioni Regionali nomina a tempo definito, e per una durata non superiore al suo mandato, come collaboratori esecutivi in compiti gestionali. Essi non fanno parte organica né delle Commissioni di gestione né del Comitato Esecutivo Centrale, ai cui lavori possono eventualmente essere invitati senza però diritto di voto. Ai Collaboratori può essere attribuito un gettone il cui ammontare è deciso dai Comitati Esecutivi, Centrale o Sezionale, in relazione alla durata e alla gravosità del loro impegno.

Art. 14 – Sezioni Periferiche I Soci, benché iscritti alla Sgai, possono fondare e gestire Sezioni a seguito di una delibera in tal senso di un’Assemblea Nazionale. Queste non avranno Statuto né personalità giuridica; pertanto dovranno adottare integralmente lo Statuto della Sgai e i principi fondamentali del suo Regolamento.

Art. 15 – Istituti di Formazione La Scuola della Sgai è unica ed è abilitata dal MIUR per il rilascio di Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia Gruppo-Antropoanalitica. Ogni Sezione ha facoltà di fondare e gestire un suo Istituto di Formazione che sia conforme alle linee-guida generali della Scuola come formulate e aggiornate dal Direttore Nazionale della Scuola.

Art. 16 – Il Bilancio Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Bilancio rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. È predisposto dal responsabile amministrativo ed è redatto entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.  

REGOLAMENTO

 Art. 1 – Sede Centrale 

Presso la Sede Centrale, che è anche la Sede legale dell’Associazione, si svolgono le funzioni di Presidenza e, normalmente, le riunioni del Comitato Esecutivo Centrale, delle Commissioni di Gestione e le Assemblee per le quali, nelle forme previste dallo Statuto, è possibile anche il collegamento in videoconferenza. Per particolari motivi di opportunità, il Presidente o i Responsabili delle Commissioni di Gestione possono indire le riunioni di loro competenza in sedi diverse da quella centrale. 

Art. 2 – Sezioni 

2.1 – Costituzione 

Le condizioni per la costituzione di una Sezione sono: 

a) Richiesta scritta al Presidente Nazionale sottoscritta da tre Soci, di cui almeno due Soci Ordinari, che intendono svolgere le attività associative in una propria Sede; 

b) Inesistenza in quella città di altre Sezioni della Sgai; 

c) Presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti; 

c1) Indicazione dei Soci che i partecipanti alla costituenda Sezione hanno provvisoriamente nominato Presidente e Responsabile Amministrativo, tenendo presente che le elezioni regolamentari potranno avere luogo solo a compimento delle procedure di costituzione della Sezione; 

c2) Descrizione ed ubicazione della sede della sezione . 

c3) Bilancio preventivo provvisorio; 

c4) Eventuale indicazione di norme regolamentari, non previste dal presente Regolamento, compatibili con lo Statuto; 

c5) Approvazione del progetto da parte dell’Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Esecutivo Nazionale. 

2.2 – Organizzazione 

Nei limiti delle previsioni statutarie, regolamentari nonché del programma nazionale scientifico divulgativo, ogni Sezione si dà un’organizzazione interna, una gestione amministrativa ed un programma autonomo. 

L’organigramma deve essere tale da consentire un coordinamento con il Comitato Esecutivo Nazionale e con la Commissione Didattica: il Presidente di Sezione, che è anche vice-Presidente Nazionale, e i Responsabili delle Commissioni di Gestione della Sezione sono membri di diritto delle rispettive Commissioni Nazionali di Gestione; il Responsabile didattico d’Istituto è membro della Commissione Didattica. Le Candidature a Socio della sezione vengono deliberate dalla Commissione per le Candidature di cui al successivo art. 3.4. 

2.3 – Patrimonio e amministrazione 

Il patrimonio della Sezione è parte integrante del patrimonio della Sgai. La gestione di lasciti, elargizioni e contributi che persone fisiche o giuridiche abbiano esplicitamente destinato a una determinata Sezione è da considerarsi come destinata alla SGAI . I beni immobili che siano stati destinati all’uso di una Sezione e di cui l’abituale gestione è affidata alle autonome scelte della Sezione beneficiaria stessa, restano parte integrante del patrimonio SGAI. Le scelte amministrative che comportino importi fuori dalla ordinaria gestione o impegno prolungato nel tempo, come l’apertura di nuovi conti correnti o le assunzioni a tempo indeterminato, richiedono il preventivo assenso del Presidente Nazionale. 

Il fondo sociale della Sezione è costituito dalle quote di partecipazione dei Candidati e dei Frequentatori in essa organizzati, oltre che dai residui attivi di tutte le attività seminariali, divulgative e didattiche da essa promosse e organizzate. 

La Sezione organizza autonomamente le iniziative culturali e formative, pur che non siano in contrasto con lo Statuto e con le Linee-guida del Comitato Esecutivo Nazionale e della Direzione Didattica Nazionale. Il Presidente Regionale e il Responsabile Amministrativo della Sezione sono responsabili congiuntamente tra loro, sotto l’aspetto disciplinare e organizzativo, di fronte agli iscritti della loro Sezione e di fronte al Presidente Nazionale che tengono costantemente informato in merito alle principali iniziative. 

I bilanci preventivi e consuntivi della Sezione devono essere trasmessi al Tesoriere Nazionale e al Presidente Nazionale per la ratifica, previa la presa visione da parte dell’assemblea regionale. 

Le Sezioni contribuiscono in proporzione al numero dei soci della sezione stessa alle spese di funzione e alle iniziative della SGAI Nazionale, formalizzate nei bilanci preventivi e consuntivi. 

Art. 3 – Commissioni di Gestione 

3.1 – Commissioni permanenti 

Sono organi collegiali che integrano le funzioni del Presidente e dei Responsabili dei diversi Settori gestionali previsti dallo Statuto ed i cui membri sono nominati dal Comitato Esecutivo. Delle Commissioni di Gestione Nazionali fanno parte di diritto i Responsabili degli omologhi Settori delle Sezioni regionali. Le Sezioni possono farsi rappresentare alle riunioni delle Commissioni Nazionali da un loro Socio, dotato di poteri, in sostituzione del Responsabile. 

Ogni Commissione risponde del suo operato al Comitato Esecutivo Nazionale che, a sua volta, attraverso il Presidente, risponde all’Assemblea. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di sostituire, con provvedimento motivato ed a maggioranza dei suoi componenti, quei membri delle commissioni che diano le dimissioni, o che le Commissioni stesse, a maggioranza, decidano di rimuovere dall’incarico. Oltre alle sei Commissioni previste dallo Statuto, esiste una Commissione per le Candidature, la cui regolamentazione è indicata all’Articolo 3.4. 

3.2 – La Commissione Didattica 

Si differenzia dalle restanti Commissioni in virtù di una più dettagliata disciplina. È formata dal Direttore Nazionale della Scuola, che la presiede, dal vice-direttore e dai Responsabili Didattici degli Istituti di Formazione delle Sezioni. Hanno il diritto di partecipazione anche i Presidenti di Sezione, il Presidente Nazionale e il Responsabile Scientifico Nazionale. 

Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Direttore Nazionale per discutere e aggiornare le linee guida generali della Scuola, per verificare la coerenza a tali linee guida dei programmi Formativi presentati dai Responsabili Didattici di Istituto ed essere messa a conoscenza della composizione delle Commissioni Didattiche di Sezione. Si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Direttore Nazionale ne ritiene opportuna la convocazione. Ogni membro della Commissione ne può richiedere la convocazione. 

3.3 – Commissioni Straordinarie 

Il Presidente ha la facoltà di nominare, a tempo determinato, tali commissioni, di sua iniziativa o per iniziativa dell’Esecutivo Nazionale o dell’Assemblea, per compiti speciali che possono integrare le attività delle Commissioni Permanenti, senza sostituirsi a esse, o per compiti non previsti dallo Statuto o dal Regolamento, purché siano con essi compatibili. Responsabile e membri di tali Commissioni sono nominati dal Presidente previo parere vincolante espresso a maggioranza dai componenti dell’Esecutivo Nazionale. Tali Commissioni decadono comunque allo scadere del mandato presidenziale. 

3.4 – Commissione per le Candidature 

È composta dal Presidente della Sgai, che la presiede, dal Responsabile Scientifico Nazionale, dal Direttore Nazionale della Scuola e dai Presidenti delle Sezioni o da loro rappresentanti, anche se di altre Sezioni, muniti di delega. 

La Commissione, vagliate le domande di candidatura e le relative documentazioni, procede differenziatamene a seconda che si tratti di candidature per la qualifica di: 

Socio Ordinario 

Socio Aggregato 

Socio Ordinario Supervisore 

Ricercatore corrispondente 

Organizzazione corrispondente 

Reintegro nella Sgai di un ex-socio 

Art. 4 – Requisiti e procedure per le candidature 

4.1 – Candidatura per Socio Ordinario 

La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Presidente Nazionale e, per conoscenza, al Presidente della Sezione di competenza, corredata da una dichiarazione in cui risultino i seguenti requisiti: 

a) Avere compiuto un’esperienza analitica personale (in setting individuale o gruppale), indicando il nome dell’analista e le relative date di inizio e fine analisi. 

b) Avere compiuto una esperienza formativa certificata dal suo diploma conseguito presso un Istituto di Formazione riconosciuto dal MIUR. 

c) Dichiarazione sottoscritta da un Supervisore della Sgai che il Candidato ha con lui concluso un’adeguata esperienza di supervisione della sua attività clinica. Se, all’atto della domanda di associatura, il Candidato non ha ancora concluso la supervisione, potrà concluderla durante il periodo di candidatura. 

d) Indicazione delle istituzioni pubbliche o private presso le quali ha svolto attività professionale di tipo psicoterapeutico. 

e) Elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte ed estratti di quelle pertinenti alla domanda in atto. 

f) Dichiarazione di conoscere e di accettare lo Statuto e il Regolamento della Sgai. 

Con l’accettazione della sua domanda, il Candidato è tenuto a una fattiva partecipazione alle attività scientifiche, culturali e organizzative della Sgai, collaborando tra l’altro con una delle commissioni della propria Sezione, per un periodo non inferiore a 18 mesi. Trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda per diventare socio, il Candidato dovrà presentare un elaborato scritto teorico-clinico al Presidente della Sgai che provvederà ad inoltrarlo ai membri della Commissione Candidature. Tale elaborato riguarderà la sua esperienza gruppo-antropoanalitica sia sul piano della propria formazione culturale che sul piano della sua pratica professionale. La valutazione del lavoro avverrà in 5 mesi durante i quali la Commissione potrà interagire con il Candidato per l’apporto di eventuali rettifiche, integrazioni o miglioramenti. Alla scadenza dei 5 mesi, concluso l’iter di valutazione, l’elaborato verrà inviato dal Presidente Nazionale a tutti i soci che avranno così la possibilità di avere una conoscenza più articolata del Candidato, e quindi la possibilità di esprimere nella successiva Assemblea un voto più responsabile sull’accoglimento o meno del candidato come nuovo Socio. 

4.2 – Candidatura per Socio Aggregato 

Il Candidato deve indirizzare al Presidente Nazionale e, per conoscenza, al Presidente della Sezione di competenza una domanda, corredata da una dichiarazione relativa alla sua attività professionale, alla conoscenza del modello teorico cui si ispira la cultura della Sgai e dalla dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della Sgai. 

Con l’accettazione della sua domanda, il Candidato è tenuto a partecipare alle attività scientifiche, culturali e organizzative della Sgai, collaborando tra l’altro con una delle commissioni della propria Sezione, per un periodo non inferiore ad un anno. Al termine del periodo di candidatura, dovrà presentare al Presidente della Sgai un breve elaborato scritto sull’eventuale convergenza verificata tra la sua cultura di base e quella antropoanalitica di cui ha fatto esperienza nell’anno di candidatura. Questo elaborato verrà inviato a tutti i Soci perché questi possano esprimere un voto responsabile di accoglimento del candidato come Socio Aggregato nel corso della successiva Assemblea. 

4.3 – Candidatura per Socio Ordinario Supervisore 

Il Socio Ordinario può fare domanda di candidatura per diventare Supervisore alle Commissioni Scientifica e Didattica Regionali a condizione che: 

a) Abbia la titolarità di Socio da almeno due anni. 

b) Che svolga comprovata attività Gruppo-Antropoanalitica come attività professionale prevalente e più in particolare: 

c) Che abbia partecipato attivamente e continuativamente alle attività scientifiche e didattiche della Sgai. 

d) che abbia svolto una supervisione regolare e continuativa per almeno 2 anni dalla nomina a socio ordinario certificata da un socio supervisore Sgai. Nel caso il candidato abbia frequentato un gruppo di co-visione è necessario che la supervisione venga certificata da due soci supervisori presenti nello stesso gruppo. 

A seguito di nulla osta da parte della Commissione Scientifica e Didattica Regionale che valuterà la congruenza della domanda relativa ai punti suddetti, il Candidato Supervisore dovrà inoltrare la sua domanda alla Commissione Candidature e in seguito esporre alla Commissione e ai soci di tutte le sezioni un lavoro in forma scritta o orale che attesti la sua competenza clinica relativamente al modello gruppo-antropoanalitico. La qualifica di Supervisore è a tempo indeterminato, ma è subordinata a un’attiva partecipazione alle attività scientifiche, didattiche e/o organizzative della Sgai. Le Commissioni Scientifiche e Didattiche regionali valutano periodicamente tale attività e trasmettono tale valutazione al Presidente Nazionale, anche ai fini dell’eventuale ratifica di una sospensione o decadenza dalla qualifica di supervisore. 

4.4 – Candidatura per Frequentatore 

Chiunque sia interessato a partecipare alle attività culturali di una Sezione Regionale deve presentare al Presidente della Sezione la domanda di essere ammesso a frequentare la Sgai con la qualifica di Frequentatore. La domanda deve essere corredata da: 

a) Le motivazioni della domanda medesima. 

b) I termini di un’eventuale formazione in campo analitico. 

c) L’attività lavorativa attuale. 

d) Dichiarazione di conoscere e di accettare lo Statuto e il Regolamento della Sgai . 

Il Presidente della Sezione valuta queste dichiarazioni, eventualmente invitando il Candidato ad uno o più colloqui. 

L’accettazione della richiesta è subordinata a deliberazione del Comitato Esecutivo della Sezione. La qualifica viene tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta scritta di una delle parti. 

4.5 – Organizzazione Corrispondente 

Il Presidente o il legale rappresentante di quelle Organizzazioni, Associazioni, Centri, Istituti o simili legalmente costituite e operanti in settori culturali e professionali attinenti con quelli della Sgai, che escludano esplicitamente nello Statuto ogni fine di lucro e che desiderino aderire alla Sgai in qualità di Organizzazione Corrispondente, dovranno indirizzare una domanda al Presidente e all’Esecutivo Nazionale corredata da Atto Costitutivo e da Statuto. 

Il Presidente e l’Esecutivo Nazionale, presa visione della documentazione e qualora ritengano soddisfacenti i requisiti richiesti con particolare riferimento alle finalità del Richiedente e al suo 

orientamento scientifico, presentano l’Organizzazione/Associazione all’Assemblea Nazionale che delibera a maggioranza per l’accettazione. 

4.6 – Ricercatore Corrispondente 

Su iniziativa del Comitato Esecutivo Nazionale o di almeno 5 (cinque) Soci ordinari la Commissione Candidature può proporre con adeguata documentazione all’Assemblea Nazionale la nomina di uno studioso nel campo delle Scienze umane come Ricercatore Corrispondente della Sgai. 

Tale nomina consente al designato di partecipare a titolo gratuito a tutte le iniziative culturali dell’Associazione, di ricevere gratuitamente la Rivista ed ogni altra pubblicazione periodica della Sgai, e non implica per il designato alcun vincolo societario (pagamento di quote o ruoli organizzativi) salvo una sua dichiarazione di disponibilità a partecipare con un suo contributo ad eventi culturali in cui la sua competenza fosse di rilevante importanza per lo svolgimento dell’evento stesso. 

Tale nomina è a tempo indeterminato e può essere motivatamente revocata dall’Assemblea Nazionale. 

4.7 – Reintegro di Ex Soci 

a) Il Socio dimissionario che intenda riassociarsi alla Sgai, riassumendo la qualifica che aveva all’epoca delle sue dimissioni, può farne domanda al Presidente Nazionale allegando un breve elaborato che illustri le ragioni delle sue dimissioni e della richiesta di reintegro. La Commissione Candidature può richiedere integrazioni alla documentazione fornita. La domanda di reintegrazione dell’ex Socio verrà deliberata dall’Assemblea Nazionale a maggioranza dei suoi componenti. 

b) Il socio decaduto per comportamenti valutati come incompatibili con le finalità o gli orientamenti scientifici o deontologici della Sgai potrà presentare domanda di reintegro come socio ordinario trascorsi tre anni dalla delibera che ne ha sancito la decadenza. La domanda, indirizzata al Presidente Nazionale, sarà sottoposta al vaglio assembleare che, previa istruttoria condotta dalla commissione candidature, volta al reperimento dei verbali/documenti da cui si evincano i motivi dell’espulsione/decadenza, deciderà se ammettere il candidato ad un percorso formativo preliminare consistente nella frequenza, per almeno un anno, delle attività culturali e scientifiche della SGAI presso una o più Sezioni regionali. Al compimento del prescritto termine, l’interessato dovrà presentare un elaborato per la sua associatura corredato da una certificata esperienza, della durata di almeno un anno, di supervisione individuale o di gruppo con uno o più supervisori SGAI. L’elaborato del candidato e tutta la documentazione a corredo sarà valutata preliminarmente dal presidente nazionale che, a sua volta, invierà alla Commissione Candidature che si riunirà per approvare la sua definitiva associatura. 

Art. 5 – Nomina a Presidente Onorario 

Un Socio Ordinario può essere proposto, da un numero minimo di tre Soci, come Presidente Onorario della Sgai. Se il Comitato Esecutivo Nazionale cui questa proposta è rivolta tramite il Presidente dà parere favorevole, la proposta viene presentata all’Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. 

Art. 6 – Nomina a Socio Onorario 

La candidatura a Socio Onorario può essere presentata al Presidente da almeno tre Soci a favore di chi possegga i requisiti indicati dall’Art. 6.3 dello Statuto. I Soci proponenti illustrano la candidatura alla Commissione per le Candidature la quale, ove ne ravvisi la sussistenza dei requisiti ritenuti opportuni, rinvia la proposta all’Assemblea per la delibera. 

Art. 7 – Determinazione delle quote sociali

L’aggiornamento annuale delle quote sociali viene proposto dal Tesoriere Nazionale all’Assemblea per l’approvazione, in occasione della presentazione dei bilanci. 

I Comitati Esecutivi delle Sezioni possono proporre all’Assemblea degli iscritti alla loro Sezione una quota annuale aggiuntiva, in rapporto a particolari necessità locali. 

Art. 8 – Deleghe bancarie

Le deleghe del Presidente Nazionale ai tesorieri regionali per l’operatività sui conti correnti presso le filiali bancarie di appartenenza, rimangono invariate al cambio di presidenza.

 Art. 9 – Commissione Etica 

Il Comitato Esecutivo Centrale è tenuto, per propria iniziativa o su segnalazione scritta di almeno tre Soci, a istituire una specifica Commissione Etica composta da cinque membri scelti tra i Soci che partecipano alla vita dell’Associazione. La Commissione Etica esercita le proprie prerogative in relazione a: 

a) Situazioni di particolare conflittualità, tra singoli e gruppi di Soci, che risulti impossibile gestire e superare con i normali strumenti del dialogo e del confronto. 

b) Casi specifici di comportamento, da parte di Soci, che dovessero configurarsi come lesivi della dignità personale e/o professionale di singoli colleghi o dell’Associazione nel suo insieme. 

La Commissione Etica, a suo insindacabile giudizio, valuta se la questione sottoposta al suo vaglio rientri o meno nella fattispecie di sua competenza e, in caso affermativo, inizia la procedura di 

approfondimento della questione, nei modi che riterrà più opportuni. Il tempo massimo entro cui devono essere concluse le operazioni non può superare il termine di sei mesi per ogni caso sottoposto al suo vaglio. Terminate le operazioni di competenza, la Commissione comunica i verbali/atti contenenti le proprie determinazioni al Comitato Esecutivo Nazionale. Il Presidente Nazionale, attraverso i Presidenti delle Sezioni, comunica a tutti i Soci le deliberazioni adottate affinché vengano rese operative. 

Nel caso in cui le conclusioni della Commissione dovessero riguardare la decadenza della qualifica di Socio, il Presidente Nazionale è tenuto a convocare l’Assemblea Nazionale che delibera se ratificare o meno le conclusioni della Commissione Etica. L’Assemblea Nazionale può sollevare dall’incarico e sostituire ciascun componente della Commissione Etica con provvedimento motivato . 

Art. 10 – L’Assemblea 

10.1 – Poteri dell’Assemblea. 

L’Assemblea dei Soci è l’organo interno cui sono demandate, in ultima istanza, tutte le decisioni concernenti la vita dell’Associazione. 

Più in dettaglio: 

a) Aggiorna la politica culturale della Sgai sul piano teorico e sul piano organizzativo, ed esprime parere sulle relazioni e sui programmi presentati dai delegati a ruoli direttivi. Il parere negativo deve comunque essere motivato dal proponente e contenere proposte alternative a quella su cui si è espresso dissenso; in assenza dei predetti requisiti il voto negativo si considera come non dato. 

b) Elegge i membri del Comitato Esecutivo Nazionale, secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 10.4 in merito a competenze, modalità e tempistica. 

c) Vota l’elezione a Socio e ad ogni altro ruolo associativo. 

d) Vota gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione Etica. 

e) Ratifica la nomina a supervisore approvata dalla Commissione per le Candidature. 

f) Approva i bilanci e ogni altro atto inerente alla vita amministrativa. 

g) Vota le modifiche allo Statuto e al Regolamento nonché i tempi e le modalità di un eventuale scioglimento dell’Associazione. 

h) L’assemblea approva le linee guida generali del processo istituzionale di formazione della Scuola di Psicoterapia Gruppo-Antropoanalitica, proposte dal Direttore Nazionale della Scuola in collaborazione con la Commissione Didattica Nazionale alle quali devono attenersi i singoli Istituti di Formazione delle Sezioni. 

10.2 – Le deleghe 

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci affidando loro una delega scritta che il delegato deve consegnare al Presidente dell’Assemblea agli inizi dei lavori. La delega può essere limitata a uno o più punti dell’O.d.G. o essere generale. 

10.3 – Presidenza dell’Assemblea 

Spetta al Presidente Nazionale o, in sua assenza, al Vice-Presidente anziano. 

Qualora l’Assemblea fosse chiamata a discutere dell’operato del Comitato Esecutivo Nazionale nel suo insieme o di qualcuno dei suoi membri, o nel caso di Assemblea convocata per elezione alle cariche sociali, o quando almeno un terzo degli aventi diritto al voto lo richieda, l’Assemblea può nominare, a maggioranza assoluta dei componenti, come suo Presidente un Socio che non faccia parte del Comitato Esecutivo Nazionale in carica. 

10.4 – Il voto 

Esso è in genere palese per alzata di mano. È a scrutinio segreto nei seguenti casi: 

a) Nelle delibere sulle procedure disciplinari. 

b) Nel caso in cui almeno un quinto dei Soci presenti di persona lo richieda o quando venga richiesto da un Presidente regionale presente a nome della stessa Sezione. 

Nel caso di scrutinio segreto la verifica di voti va effettuata da un Collegio formato dal Presidente dell’Assemblea e da un Socio nominato dall’Assemblea per ogni 15 votanti o frazione di 15. 

10.5 – Le maggioranze 

I casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata sono previsti dall’Art. 10.3 dello Statuto. 

Nel caso di equivalenza tra voti favorevoli e voti contrari, il voto del Presidente dell’Assemblea vale doppio. Tale norma si estende alle votazioni nelle Commissioni. 

Art. 11 – Elezione alle cariche sociali 

11.1 – Tempi e modalità 

Le elezioni si svolgono in tornate differenti a seconda delle figure da eleggere e riguardano: 

a) Il Presidente e il Comitato Esecutivo Nazionale con cadenza quadriennale. e con rielezione per un solo mandato consecutivo. 

b) Il Direttore Nazionale della Scuola, con cadenza quadriennale. Per la nomina a Candidato a Direttore Didattico si auspica l’accordo, non vincolante, con la Commissione Didattica Nazionale. 

c) Il Direttore della Rivista con cadenza quadriennale. 

d) I Responsabili d’Istituto i quali saranno eletti dalle Assemblee Regionali con cadenza quadriennale. 

e) Il Presidente e il Comitato Esecutivo Regionale con cadenza quadriennale, fatta salva la possibilità, per le rispettive Assemblee Regionali, di fissare, per particolari esigenze, un tempo minore. 

f) Per le cariche di Presidente, di Direttore Didattico e di Responsabile Didattico d’Istituto è richiesta la qualifica di Socio Ordinario Supervisore. 

11.2 – Elezione del Presidente, dei Direttori e dei Responsabili d’Istituto Designati 

Le elezioni alle cariche di Presidente Nazionale e Regionale e quelle a Direttore Didattico Nazionale, Responsabile d’Istituto e Direttore della Rivista saranno effettuate di norma con un anno d’anticipo in modo che l’Eletto assuma la figura di Designato alla carica. In tale anno collaborerà con l’effettivo titolare dell’incarico al fine di impadronirsi delle problematiche legate all’esercizio di quella funzione. 

11.3 – I programmi elettorali 

I candidati a funzioni presidenziali o direttive dovranno presentare, al momento della loro Candidatura, un programma da inviare a tutti i Soci con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data dell’Assemblea. 

11.4 – Tempi e modalità di elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo 

Coloro che intendono candidarsi alle cariche sociali devono far pervenire le loro candidature al Presidente (Nazionale o della Sezione) per lo meno tre mesi prima della data delle elezioni, specificando la carica per la quale si candidano: Presidente o membro del Comitato Esecutivo. Il Presidente inserisce nella lettera di convocazione dell’Assemblea le candidature ricevute con i relativi programmi. 

Le elezioni del Presidente e del Comitato Esecutivo si svolgono nel seguente modo: 

1) Elezione del Presidente a maggioranza semplice; 

2) Il Presidente sceglie i componenti del Comitato Esecutivo tra coloro che si sono candidati alla carica ma con facoltà di estendere la sua scelta anche ad altri Soci; 

3) Il Presidente chiede convalida dell’Esecutivo così composto all’Assemblea attraverso una nuova votazione a maggioranza semplice. 

11.5 – Tempi e modalità di elezione del Direttore Nazionale della Scuola 

Coloro che intendono proporsi come Candidato a Direttore Nazionale della Scuola devono far pervenire la loro candidatura con relativo programma, al Presidente Nazionale almeno tre mesi prima della data delle elezioni. Il Presidente trasmette ai Soci il suddetto Programma. 

11.6 – Tempi e modalità di elezione dei Responsabili di Istituto 

Ciascun Responsabile di Istituto viene scelto dalla Commissione Didattica di Sezione tra i colleghi che fanno parte del corpo docenti (docenti interni) e altri Soci Ordinari che propongono la loro candidatura. La Commissione comunica la propria scelta al Direttore Nazionale della Scuola che la presenterà alla successiva Assemblea della Sezione per la ratifica e successivamente all’Assemblea Nazionale per il voto definitivo. 

11.7 – Tempi e modalità di elezione del Direttore della Rivista 

Coloro che intendono proporsi come Candidato a Direttore della Rivista devono far pervenire, con almeno tre mesi di anticipo, le loro candidature al Presidente unitamente al Programma editoriale. Questo dovrà essere diffuso a tutti i Soci che voteranno nell’Assemblea successiva. 

Art. 12 – Istituti di Formazione 

12.1 – Scopo 

La Sgai attraverso la propria Scuola di Formazione in Psicoterapia Gruppo-Antropoanalitica, la cui attività didattica è articolata attualmente nelle sue tre sedi – regolarmente riconosciute dal MIUR – si occupa di promuovere la formazione di psicologi e medici secondo il proprio modello teorico. 

12.2 – Finalità 

Gli Istituti di Formazione offrono a medici e psicologi che vi sono ammessi, l’opportunità di conseguire, a conclusione di un iter didattico e formativo non inferiore ai quattro anni, un Diploma in Psicoterapia Gruppo-Antropoanalitica. 

12.3 – Rapporti tra Istituti e Società 

Ogni progetto di Istituto e ogni eventuale successiva modifica deve essere preventivamente approvato dalla Commissione Didattica Nazionale. 

12.4 – Linee-guida generali dell’Istituto di Formazione 

Sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Commissione Didattica Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale della Scuola, e consistono nella definizione della cornice teorica, metodologica e organizzativa del processo istituzionale di formazione. 

A tali linee guida devono conformarsi i programmi degli Istituti di Formazione, pur conservando, ciascuno, la propria autonomia gestionale e amministrativa. 

12.5 – Il Direttore Nazionale della Scuola 

Redige le linee guida generali della Scuola di Formazione della Sgai in collaborazione con la Commissione Didattica Nazionale ed è tenuto, nel rispetto dell’autonomia gestionale e organizzativa di ciascun Istituto, a verificare la coerenza dei programmi degli Istituti di Formazione delle Sezioni con le linee guida generali. A tale scopo egli convoca una riunione della Commissione Didattica Nazionale prima dell’inizio di ogni anno accademico. Inoltre ha facoltà di indire riunioni della Commissione Didattica Nazionale ogni qual volta lo ritenga necessario, in particolare al fine di facilitare lo scambio e il confronto tra gli Istituti di Sezione e la maggiore armonizzazione possibile tra i programmi degli stessi. 

Nel caso in cui uno degli Istituti di Formazione delle Sezioni non dovesse attenersi, nella programmazione didattica, alla coerenza con le linee guida generali, il Direttore Nazionale è tenuto a convocare la Commissione Didattica Nazionale per discutere il caso e sollecitare l’Istituto a presentare, entro tre mesi, un programma con le modifiche che lo rendano coerente con le Linee Guida Generali. Trascorsi i tre mesi, la Commissione Didattica Nazionale darà il suo parere sulla coerenza delle modifiche apportate. 

Il Direttore Nazionale, nel caso dovesse verificare il persistere della mancanza di tale coerenza con le linee guida generali, è tenuto a richiedere al Presidente Nazionale la convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale per decidere sulle misure da adottare. 

Una persistente conduzione di un Istituto di Formazione al di fuori o contro le Linee Guida può indurre il Comitato Esecutivo Nazionale a promuovere iniziative tali da eliminare questa incompatibile contraddizione istituzionale. Ogni decisione deve ricevere l’approvazione formale di un’Assemblea straordinaria dell’Associazione. 

Il Direttore Nazionale della Scuola è tenuto a scegliere, tra i Soci ordinari della Sgai, un vice-direttore che possa affiancarlo e dare la propria collaborazione in tutti i casi in cui egli lo ritenga necessario, e che possa sostituirlo in caso di momentanea impossibilità a svolgere le sue funzioni. 

12.6 – Il Responsabile Didattico d’Istituto 

Il Responsabile Didattico di Istituto è tenuto a rispettare le linee guida concordate con il Direttore Nazionale della Scuola e, in tale ambito, gode di autonomia organizzativa e gestionale per quanto attiene alla didattica, alla distribuzione degli incarichi tra i docenti, all’assegnazione di incarichi a docenti esterni alla Sgai e alla convocazione di riunioni del corpo docente. 

Il Responsabile Didattico di Istituto deve nominare, sentito il parere della Commissione Didattica di Sezione, un vice-responsabile tra i componenti del corpo docenti, che possa affiancarlo e sostituirlo in caso di momentanea impossibilità. L’incarico, che deve essere ratificato da votazione della stessa Commissione Didattica di Sezione, ha durata annuale e viene tacitamente rinnovato a meno che il Responsabile Didattico d’Istituto non decida di alternare alla carica altro docente. Il Responsabile Didattico di Istituto nomina i Docenti interni scegliendoli tra i Soci in seguito a votazione della Commissione Didattica di Sezione. 

12.7 – La Commissione Didattica di Sezione 

È composta dal Responsabile Didattico di Istituto, che la presiede, e dall’insieme dei docenti di quella Sezione, mentre non ne fanno parte i docenti esterni alla Sgai. La Commissione, oltre a riunirsi prima dell’inizio di ciascun anno scolastico per discutere e concordare il programma proposto dal Responsabile Didattico di Istituto e per decidere collegialmente la distribuzione degli incarichi, si riunisce su convocazione del Responsabile Didattico ogni qual volta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Docenti. 

Per quanto riguarda la valutazione di comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti dei docenti e degli allievi è necessario che il Responsabile Didattico si rivolga alla Commissione Didattica Nazionale per esaminare il caso. 

Inoltre, è compito della Commissione Didattica: 

– definire i programmi didattici ed il calendario dell’Istituto in conformità con le linee guida delineate dalla Commissione Didattica Nazionale; 

– valutare il livello di apprendimento degli allievi e comprendere eventuali motivi di insoddisfazione e o difficoltà di relazione all’interno del corpo docente; 

– assegnare docenze; 

– esaminare le domande di iscrizione degli allievi; 

– valutare in itinere il livello di formazione degli allievi 

– stabilire la quota annuale di iscrizione al corso quadriennale; 

– valutare le richieste di training dei candidati alla qualifica di docenti. 

12. 8 Elezione dei rappresentanti degli allievi per ciascun Istituto di Formazione o Sede Regionale della Scuola. 

Sono eletti due rappresentanti degli allievi per ciascun Istituto della Scuola di formazione. 

Le modalità di elezione è auto gestita dagli allievi; hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli allievi dell’Istituto di appartenenza regolarmente iscritti. 

I rappresentanti eletti restano in carica, rinnovabile, per un anno e: 

a) Partecipano di diritto, con potere consultivo, alla Commissione Didattica Nazionale in ambiti a loro riservati. 

b) Possono, nell’ambito della Commissione Didattica Nazionale o rivolgendosi a chi di competenza nelle sedi locali della Scuola: 

– effettuare proposte in merito ad approfondimenti e contenuti del programma didattico; 

– evidenziare criticità programmatiche, organizzative o logistiche; 

– evidenziare elementi e/o circostanze che possono ostacolare un armonico svolgimento del programma formativo. 

c) Possono partecipare all’Assemblea dei Soci, di persona o per delega ad altro rappresentante, con diritto di parola, ma non di voto. 

e) Possono stabilire relazioni di scambio della loro esperienza di formazione e di rappresentanza con allievi e rappresentanti di altre scuole. 

12.9 – Gestione delle Sezioni Regionali 

Gli Istituti e i loro Responsabili sono costituiti e gestiti dalle Sezioni Regionali, ma ricadono sotto la stretta competenza della SGAI Nazionale. 

Art. 13 – Incontri di Ricerca 

13.1 Finalità. 

Gli Incontri di Ricerca coinvolgono tutte le Sezioni e tutti gli Iscritti alla Sgai. Essi hanno lo scopo di realizzare il punto a) delle finalità statutarie della Sgai coordinando e promuovendo la comune ricerca nella teoria e nella clinica Gruppo-Antropoanalitica e nelle sue interconnessioni con altre discipline. 

Si svolgono a turno in ciascuna delle Sezioni. Gli Incontri di Ricerca costituiscono occasione privilegiata di confronto e discussione tra tutti i Soci e Frequentatori intorno allo sviluppo del suo modello teorico-clinico in special modo in occasione di sue svolte particolarmente significative. Gli allievi 

possono, se vogliono, partecipare attivamente agli Incontri presentando loro relazioni o riflessioni e facendo parte dei piccoli gruppi di lavoro. 

13.2 Tema dell’Incontro. 

Il tema di ricerca specifico di ciascuno degli Incontri viene deciso dalla Sezione ospitante che ne dà comunicazione a tutti i Soci e Frequentatori. Coloro che intendono presentare una propria relazione, sono tenuti a farlo pervenire al Responsabile Scientifico della Sezione d’appartenenza, che lo trasmetterà al Direttivo della Sezione ospitante.